Art. 5.
(Presentazione delle domande e procedura).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti interessati presentano apposita domanda su carta semplice indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, indicando da quale delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, intendono essere rappresentati, e allegando eventuali documenti attestanti l'insorgenza del credito.
      2. La Commissione, esaminate le domande pervenute nel termine previsto dal comma 1, richiede al Ministero degli affari esteri la pertinente documentazione in suo possesso, da trasmettere entro un mese dall'avvenuta richiesta.
      3. Il presidente della Commissione decide la ricognizione dei crediti secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute.
      4. Il presidente della Commissione, su richiesta di un componente della Commissione, può disporre l'audizione del titolare del credito.
      5. Il presidente della Commissione, entro quindici giorni dalla data della riunione, trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze i verbali della Commissione medesima da cui risultano l'accertamento e la quantificazione di ciascun credito.
      6. Entro due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 5 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze rilascia al titolare del credito la garanzia di cui all'articolo 1, comma 1, per l'importo ad esso riconosciuto dalla Commissione.

 

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